Alcol test nullo senza avvertimento di farsi assistere da un difensore

da | Giu 16, 2018 | Giurisprudenza, guida in stato di ebbrezza, Penale

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza del 27 aprile 2018, n. 18411 ha confermato il principio secondo cui l’accertamento strumentale etilometrico (cd. Alcoltest) deve necessariamente essere preceduto dall’avvertimento, rivolto al conducente del veicolo, di farsi assistere da un difensore anche nel caso in cui questi decida di non volersi sottoporre all’accertamento.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità era stata chiamata a decidere sul ricorso promosso da un soggetto condannato sia in primo che in secondo grado per il reato ex art. 186 comma 7 C.d.S..

Con l’unico motivo di ricorso veniva censurato la decisione della Corte territoriale secondo cui l’obbligo di dare l’avvertimento di farsi assistere da un difensore non ricorre se questi si sia rifiutato di sottoporsi all’accertamento. Il ricorrente, dunque, ribadiva l’eccezione dell’omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’avvio della prova etilometrica.

I Giudici di legittimità richiamano l’art. 114 disp. Att. C.p.p. ove viene stabilito che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 cod. proc. pen., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

Tenendo conto di alcune decisioni delle giurisprudenza di legittimità secondo cui in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex art. 186, comma 7, cod. strada, non deve ritenersi applicabile l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore (Sez. 4, Sentenza n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603), la Suprema Corte ha aderito all’insegnamento successivamente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025), ove viene affermato che “l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017 – dep. 13/07/2017, Emanuele, Rv. 27052601; Sez. 4, n. 49236 del 3.11.2016, Morello, n.m.)”.

Infine, la Corte ritenendo che l’eccezione del ricorrente introduceva un valido rapporto processuale di impugnazione dichiarava l’estinzione del reato per l’intervenuta prescrizione.

Cassazione Penale, Sezione IV, n. 18411 del 27 aprile 2018

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Cagliari il 28.01.2016, in ordine al reato ex articolo 186 C.d.S., comma 7. Fatto commesso il (OMISSIS).

La parte, con unico articolato motivo, reitera l’eccezione afferente all’omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, prima dell’avvio della procedura funzionale allo svolgimento della prova strumentale mediante spirometro, ex articolo 114 disp. att. c.p.p.. Al riguardo, contesta la valutazione espressa dalla Corte territoriale, in base alla quale l’obbligo di dare l’avviso di che trattasi non ricorre se il conducente si sia rifiutato di sottoporsi all’accertamento. E rileva che il precedente citato dai giudici di merito risulta contraddetto da arresti giurisprudenziali successivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono. Il deducente censura la valutazione espressa dalla Corte di Appello, laddove, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex articolo 186 C.d.S., comma 7, si afferma che non deve ritenersi applicabile l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore.

1.2 Il tema di interesse impone a questa Corte regolatrice di soffermarsi nuovamente sull’ambito di operatività del sistema di garanzie che discende dal disposto di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p., ove è stabilito che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 c.p.p., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”. Non sfugge che si registrano decisioni ove la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex articolo 186 C.d.S., comma 7, non deve ritenersi applicabile l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore (Sez. 4, Sentenza n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603). La riferita affermazione, anche alla luce dell’insegnamento successivamente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025), nel verificare i limiti di deducibilità della eccezione difensiva, per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, prima di procedere all’accertamento spirometrico, è stata peraltro oggetto di rivisitazione. La Corte regolatrice, invero, ha ripetutamente affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex articolo 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017 – dep. 13/07/2017, Emanuele, Rv. 27052601; Sez. 4, n. 49236 del 3.11.2016, Morello, n.m.).

2. Deve pertanto osservarsi che l’eccezione dedotta dal ricorrente ha introdotto un valido rapporto processuale di impugnazione, che impone a questa Suprema Corte di dichiarare le cause sopravvenute di estinzione del reato, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., in difetto di prova evidente di innocenza dell’imputato. Tanto si osserva, posto che ad oggi risulta decorso il termine prescrizionale massimo, relativo al reato contravvenzionale per cui si procede (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 11.04.2017, mentre il termine di prescrizione risulta spirato in data 17.06.2017, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni). Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).

3. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata.

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