BUONI FRUTTIFERI COINTESTATI CON PARI FACOLTA’ DI RIMBORSO: RISCOSSIONE IN CASO DI MORTE DI UN COINTESTATARIO

Cass. Civle, Sez. I, sentenza n. 24639 del 13 settembre 2021

da | Set 23, 2021 | Civile, Giurisprudenza

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento

La sentenza n. 24639 dello scorso 13 settembre  della Suprema Corte di Cassazione  si è occupata di interpretare la portata della clausola “pari facoltà di rimborso” contenuta nei buoni fruttiferi postali nel caso in cui uno dei contitolari muoia. La fattispecie, nello specifico, riguarda il rimborso dei buoni postali ancora regolati dai D.P.R. n. 156/1973 e n. 256/1989, norme superate dal D.Lgs. 23.07.1999 n. 284 (e dai successivi decreti ministeriali attuativi) ma applicabili ai buoni fruttiferi postali emessi in data anteriore.

In tali casi, infatti, sono sorti i maggiori problemi riguardante la riscossione dei buoni postali.

È prassi consolidata di Poste Italiane, nonostante l’apposizione della clausola di “pari facoltà di rimborso” (in breve PFR), non consentire al cointestatario la riscossione del buono fruttifero senza la quietanza di tutti gli aventi diritto e, quindi, degli eredi del cointestatario defunto. Ciò sulla base di una normativa prevista, però, per i libretti di risparmio postale (art.187, comma 1, D.P.R. 256/1989: “Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari  facoltà a  due  o  più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”).

La Prima Sezione Civile con la sentenza in commento ha affermato che, in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.

Gli Ermellini, dunque, hanno dato seguito alle argomentazioni già riprese dalla Sezione VI nella pronuncia dello scorso anno, la ordinanza interlocutoria n. 16683/2020, in ordine alla sussistenza del diritto del cointestatario superstite alla rimborsabilità del relativo buono fruttifero postale in assenza di quietanza di tutti gli aventi diritto (di contro: Corte di Cassazione n. 11137 del 10 giugno 2020 che accoglieva la tesi di Poste Italiane).

In particolare, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 187 D.p.r. n. 256/1989 (relativo ai libretti di risparmio) ai buoni postali fruttiferi che, seppur ritenuti  documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. come il libretto di risparmio, hanno una propria peculiarità in merito alla facoltà di rimborso poiché ai sensi dell’art. 208 del D.p.r. citato può essere rimborsato a vista.

Inoltre, la totale rimborsabilità del buono fruttifero in favore di uno dei cointestatari non violerebbe i diritti degli altri coeredi. In effetti, rileva ancora la Corte, colui che abbia riscosso il buono fruttifero rimarrà tenuto obbligato nei rapporti interni nei confronti degli altri eredi del cointestatario defunto e questi ultimi non potranno pretendere dall’istituto debitore il rimborso di quanto versato al cointestatario superstite. In questo senso, il Collegio ABF con la pronuncia n. 22747/2019 ha osservato che “la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario”.

Alla luce dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, Poste Italiane non potrà rifiutarsi di rimborsare totalmente il buono fruttifero all’erede cointestatario.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 24639 del 13 settembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25661/2017 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Cons. Dott. DI

MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni

Battista, che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

  1. – (OMISSIS) ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Cosenza (OMISSIS) S.p.a. e ne ha

chiesto in via principale condanna al rimborso dell’intero montante di un buono postale fruttifero,

emesso in data (OMISSIS) e dotato della clausola “pari facolta’ di rimborso”, di cui era

cointestataria superstite, per sopravvenuto decesso dell’altro cointestatario, ed in subordine la

condanna al rimborso della propria quota, pari al 50% del totale.

  1. – Nel contraddittorio con la societa’ convenuta, che ha resistito, il Giudice di pace ha accolto la

domanda la subordinata.

  1. – La (OMISSIS) ha impugnato la pronuncia avanti al Tribunale di Cosenza, che, con sentenza del

3 luglio 2017, ha accolto l’appello, condannando la societa’ a “rimborsare il 100% del buono postale

fruttifero (OMISSIS) calcolato a norma dei tassi di interessi indicati sul retro del titolo e fino

all’effettivo rimborso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.

  1. – Ha rilevato la pronuncia:

-) che sul buono in questione risultava apposta la clausola “pari facolta’ di rimborso”, che “permette

a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale”, in conformita’ a quanto

pure discende in via generale dall’articolo 2021 c.c.;

-) che la cointestazione di uno strumento di risparmio “costituisce una forma di comunione

ordinaria, in virtu’ della quale ciascuno dei comproprietari e’ legittimato a disporne in quanto

concreditore solidale”;

-) che “la “pari facolta’”, che legittimava l’attrice, quando era in vita il cointestatario, alla

liquidazione del buono separatamente da costui, deve ritenersi sussistere anche dopo la morte di

quest’ultimo; se si dovesse accedere alla prospettazione difensiva di Poste, ovvero anche in questo

caso subordinare il pagamento del buono alla quietanza congiunta degli eredi del cointestatario

deceduto, cosi’ come prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989, articolo

187, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta la “pari facolta’” al momento della sostituzione

al concreditore defunto dei suoi eredi”;

-) che, viceversa, “non e’ rinvenibile alcuna disposizione di legge che preveda la cessazione della

pari facolta’ di rimborso in conseguenza del suo presunto carattere personale”;

-) che “a fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo… risulta illegittimo il diniego, da parte

di (OMISSIS), di rimborso del titolo”: la clausola, che “attribuisce a ciascuno dei contitolari del

buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza

alcun onere aggiuntivo, rappresenta un’obbligazione contrattuale assunta da Poste, che non puo’

essere disattesa”;

-) che “l’eventuale lesione dei diritti successori degli eredi del cointestatario defunto non legittima il

rifiuto da parte del debitore, essendo questione interna al rapporto tra coeredi”.

  1. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre mezzi.
  2. – (OMISSIS) ha resistito, con controricorso.
  3. – Chiamato all’adunanza camerale del 14 gennaio 2020, il ricorso e’ stato rimesso alla pubblica

udienza per la novita’ della questione.

  1. – Il ricorso e’ stato esaminato in Camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e

dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137,

articolo 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176. Il P.G. ha

depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. Sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. – Il ricorso contiene tre motivi.

9.1. – Il primo mezzo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della

Repubblica n. 256 del 1989, articoli 156 e 187 (approvazione di regolamento di esecuzione del libro

terzo del codice postale e delle telecomunicazioni – servizi di banco posta), Decreto del Presidente

della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 182 (testo unico delle disposizioni legislative in materia

postale di bancoposta e telecomunicazioni) e del Decreto Legislativo n. 284 del 1999, articolo 7,

comma 3″.

Si afferma che “non puo’ essere ignorato il chiaro disposto del Decreto del Presidente della

Repubblica n. 256 del 1989, articolo 187, applicabile anche ai buoni postali fruttiferi”, secondo il

quale “il rimborso a saldo del credito a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola

della pari facolta’ di rimborso a due o piu’ persone una delle quali sia deceduta, viene eseguito con

quietanza di tutti gli aventi diritto”. “La ratio di questa disposizione” – si sostiene – “e’ evidente: il

legislatore, in caso di decesso di uno dei cointestatari ha imposto la quietanza congiunta di tutti gli

aventi diritto sia per tutelare il debitore (OMISSIS) da eventuali pretese degli eredi del

cointestatario deceduto, sia per evitare che, in conseguenza dell’estinzione del titolo su richiesta di

uno solo degli aventi diritto, cessi la sua fruttuosita’… anche in danno di coloro che non sono

intervenuti alla quietanza”.

9.2. – Il secondo mezzo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli articoli 1100, 1102, 1111

c.c.”.

Si sostiene che le norme della comunione ordinaria – che si applicano “quando la proprieta’ di un

bene, e dunque anche di un diritto di credito, spetta a piu’ persone” – smentiscono da se’ sole la

soluzione adottata dal Tribunale. Ad avviso della ricorrente, dunque, nel caso di morte di un

cointestatario entra in applicazione la norma dell’articolo 1102 c.c.: “pertanto, qualora la cosa

comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilita’ di godimento collettivo, si

rientra nell’ambito dell’appropriazione del bene comune, per legittimare il quale e’ necessario il

consenso di tutti i partecipanti”. Posta la sussistenza di una comunione, comunque, “si puo’

addivenire al rimborso della propria quota” – si aggiunge -“solo attivando la procedura di

scioglimento della comunione prevista dall’articolo 1111 c.c.”.

9.3. – Il terzo mezzo denuncia: “violazione del Decreto Legislativo n. 346 del 1999, articolo 48,

commi 3 e 4 (testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni”).

La decisione del Tribunale violerebbe altresi’ la norma dell’articolo 48 del Testo Unico in materia di

imposta sulle successioni e donazioni, che si mostra “estremamente chiara” nel disporre che, “alla

morte dell’intestatario di somme depositate presso un istituto di credito, debba procedersi al blocco

di qualsiasi operazione di pagamento sino a quando non sia esibita la dichiarazione di successione o

sia dichiarato per iscritto dall’interessato che tale obbligo non sussiste”. “Ove non si attenga a tale

disposizione la banca e’ soggetta a sanzioni amministrative”, “si tratta di un vincolo di

indisponibilita’ della prestazione, automaticamente imposto da una norma imperativa”.

  1. – Il ricorso va respinto.

10.1. – Nell’ordinanza interlocutoria si e’ tra l’altro affermato che la questione sottesa alla clausola

“pari facolta’ di rimborso” non risultava ancora affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte: in

realta’ non era cosi’, perche’ nell’arco temporale intercorrente tra l’adunanza che ha condotto alla

pronuncia interlocutoria e la sua pubblicazione era intervenuta Cass. 10 giugno 2020, n. 11137, che

aveva accolto senza riserve, in situazione sovrapponibile, la tesi di (OMISSIS) S.p.a..

Si tratta di un caso di contrasto sincrono, non facile da neutralizzarsi: cio’ detto, sta di fatto che la

pronuncia citata non offre approfondimenti tali da orientare in questa sede la decisione, sicche’ il

responso di essa non richiede di essere specificamente scrutinato, ne’ puo’ dirsi abbia in qualche

misura nuociuto all’ordinanza interlocutoria.

Difatti, la pronuncia menzionata si limita ad affermare che: “in assenza di specifica disciplina per il

rimborso si applica quindi l’articolo 187, comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il

Decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989, anch’esso relativo ai libretti di risparmio

postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all’articolo 203,

comma 1, del regolamento medesimo “, senza render conto degli argomenti spendibili a sostegno

della soluzione.

10.2. – Si e’ inoltre gia’ osservato, ancora nell’ordinanza interlocutoria, e ora si ribadisce, che,

secondo quanto accertato dal Tribunale, la clausola contrattuale apposta sul buono postale in

questione prevede la distinta facolta’ di ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero

dovuto senza limitazioni o riserve di sorta.

La societa’ ricorrente non contesta la lettura del Tribunale, ma vi contrappone, a fronte del decesso

di uno dei cointestatari, la presenza di norme imperative di diverso segno: il che assume rilievo

giacche’ indirizza l’indagine da svolgere per sciogliere il problema proposto dalla clausola di “pari

facolta’ di rimborso” apposta sul buono postale.

Considerata l’univocita’ del testo della clausola e tenuto anche conto del fermo orientamento della

giurisprudenza di questa Corte, che da’ peso predominante ai dati risultanti sul testo dei buoni

postali (Cass. 31 luglio 2017, n. 19002; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761), si tratta dunque di

verificare se la portata onnicomprensiva di detto testo si scontri effettivamente, oppure no, con

l’applicazione di norme imperative.

10.3. – Totalmente infondato e’ il richiamo, in ricorso, alla disciplina della comunione di diritti reali

e alle norme degli articoli 1102 e 1111 c.c., che la societa’ ricorrente svolge nel secondo motivo.

E’ in proposito sufficiente ribadire quanto osservato nell’ordinanza interlocutoria: “La

conformazione dei buoni postali cointestati rinvia, in se’ stessa, alla figura della contitolarita’ nei

diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione di diritti reali. Nella specie,

soprattutto, si discute unicamente di un profilo attinente alla legittimazione attiva alla prestazione,

secondo una problematica per sua natura diversa da quella attinente alla (con)titolarita’ del relativo

diritto (esemplare, al riguardo, e’ la norma dell’articolo 1992 c.c.)”.

10.4. – L’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 1989, articolo 187,

concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell’articolo 203 dello

stesso decreto, sostenuta da (OMISSIS) S.p.a., e’ da escludere.

10.4.1. – L’articolo 187, sotto la rubrica “Rimborso a saldo”, stabilisce per quanto interessa: “1 – Il

rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la

clausola della pari facolta’ a due o piu’ persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con

quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono

intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall’Amministrazione sopra nuovi

libretti…”.

Il successivo articolo 203, inserito nel Titolo VI del decreto, “Buoni postali fruttiferi”, rubricato

“Applicabilita’ al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio”, stabilisce:

“Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente

regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreche’

non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”.

10.4.2. – La tesi dell’applicabilita’ dell’articolo 187, ai buoni postali fruttiferi, attraverso l’articolo

203, muove essenzialmente dall’assunto dell’omogeneita’ morfologica tra l’uno e l’altro prodotto,

libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonche’ dalla constatazione dell’assenza di una disposizione

dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario.

A conferma della ritenuta compatibilita’ della previsione dettata dall’articolo 187, con la disciplina

dei buoni fruttiferi, si assume che tale norma risponderebbe ad una ratio di tutela dell’erede o degli

eredi dell’intestatario defunto, i quali, subentrati per effetto dell’apertura della successione nel diritto

di credito, rimarrebbero altrimenti pregiudicati dalla riscossione effettuata per l’intero dal

cointestatario superstite.

10.4.3. – Ora, merita anzitutto osservare che l’assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali

fruttiferi non regolerebbe il caso della morte di uno degli intestatari non puo’ essere collocato a

premessa scontata del ragionamento, dal momento che l’articolo 208 del gia’ citato Decreto contiene

una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali “sono rimborsabili a

vista”: di guisa che cio’ che e’ assunto a premessa del ragionamento poc’anzi riassunto e’ quanto

invece occorrerebbe dimostrare.

Cio’ detto, e’ ben vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali

appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 c.c. e non hanno invece

natura di titoli di credito (per i buoni Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio

2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; per i libretti Cass. 9 febbraio 1981, n.

798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), ma tra i due ricorre una

rilevante differenza, tale da incidere, per l’aspetto che qui rileva, ossia il funzionamento della

clausola “pari facolta’ di rimborso” in caso di morte di uno dei cointestatari, sulla (dis-)omogeneita’

dei due diversi prodotti, differenza consistente in cio’, che, in deroga al principio generale di libera

cedibilita’ dei crediti, fissata dall’articolo 1260 c.c., dell’articolo 204, comma 3 del citato D.P.R.,

sancisce l’intrasferibilita’ del credito portato dai buoni postali: “I buoni non sono sequestrabili ne’

pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per

successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno”.

E cioe’, i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito

dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si

traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico

prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all’intestatario: e cio’ e’ sufficiente a dire

che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facolta’ di rimborso”, dei

libretti di deposito non e’ esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato

normativo patrocinata da (OMISSIS) S.p.A., secondo cui, in caso di clausola “pari facolta’ di

rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o piu’ persone, il decesso di uno di essi

precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale

detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto

l’aspetto considerato, il vaglio di applicabilita’ previsto dal citato articolo 203, si infrange contro la

evidenziata peculiarita’ dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali.

10.4.4. – Ne’ rileva la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto al

quale l’articolo 187, sarebbe strumentale. Gia’ il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha

osservato che ” la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire

eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e

agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario”.

La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l’evidente distinzione concettuale tra

titolarita’ del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto

che, in caso di cointestazione con clausola “pari facolta’ di rimborso”, e dunque di solidarieta’ attiva,

l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione

delle quote” (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini

della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite e’ anche erede), e’ fin ovvio che la

riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito,

sicche’ colui che abbia riscosso rimarra’ tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli

eredi del cointestatario defunto.

10.5. – Gia’ l’ordinanza interlocutoria ha compiutamente osservato che e’ in astratto rilevante il

richiamo fatto da (OMISSIS) S.p.a. alla norma imperativa dell’articolo 48 del testo unico

sull’imposta sulle successioni e donazioni (sul cui funzionamento puo’ in generale richiamarsi la

recente Cass. 13 aprile 2021, n. 9670).

Tuttavia – ha aggiunto l’ordinanza interlocutoria – “anche l’effettiva riferibilita’ dell’articolo 48 alla

fattispecie dei buoni postali non appare per nulla scontata. Si e’ da piu’ parti rilevato, infatti, che, ai

fini dell’imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non

rientrano nell’attivo ereditario (cfr. Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 12 lettera i). Con la

conseguenza – pure si sottolinea – che non v’e’ nessun obbligo da parte del contribuente di

denunziare i buoni nella dichiarazione di successione”.

Non e’ superfluo osservare che in tal senso si e’ pronunciata la stessa amministrazione delle finanze

(v. la Risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV),

sintetizzando cosi’ il proprio convincimento: “I suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai

titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall’attivo ereditario. L’erede e’ comunque obbligato alla

presentazione della dichiarazione di esonero cosi’ come previsto dal Testo Unico n. 346 del 1990,

articolo 28, comma 7″.

Ne discende che (OMISSIS) S.p.a. non puo’ rifiutare il rimborso del buono, sotto l’aspetto

considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non

puo’ legittimamente rifiutare.

  1. – Il ricorso e’ respinto in applicazione del principio di diritto che segue: “In materia di buoni

postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facolta’ di rimborso”, in caso di morte di uno

dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite e’ legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera

somma portata dal documento”.

  1. – Le spese del giudizio di legittimita’ si compensano in ragione della novita’ della questione.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della

Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il

versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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