RESPONSABILITA' CIVILE: LA COMPAGNIA ASSICURATIVA DEVE RIMBORSARE ALL'ASSICURATO ANCHE LE SPESE PROCESSUALI

Cass. Civile, ordinanza n. 18076 del 31 agosto 2020

da | Gen 10, 2021 | Civile

L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma 3, c.c..

Nel caso in cui il responsabile avesse stipulato una polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità civile, le spese processuali sarebbero coperte dalla compagnia assicurativa?

La Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza n. 18076 depositata il 31 agosto 2020, ha affrontato la questione e, con una decisione che va a tutela degli assicurati, ha chiarito quali spese processuali la compagnia assicurativa deve corrispondere all’assicurato per tenerlo indenne.

Gli Ermellini hanno osservato che l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diverse tipologie di spese:

  • le spese di soccombenza: quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
  • le spese di resistenza: quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
  • le spese di chiamata in causa: quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli aveva condannato la compagnia assicurativa a corrispondere all’assicurato unicamente le spese di soccombenza, non accordando la rifusione delle spese di resistenza.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale decisione, in violazione dell’art. 1917 c.c., comma 3, ha negato all’assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

Pertanto, ha cassato la decisone con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, la quale dovrà applicare il seguente principio di diritto: “L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma 3, c.c.”.

Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza n. 18076 del 31 agosto 2020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

(…)

Fatto

RILEVATO CHE

  1. Con sentenza del 9/3/2012 (come successivamente corretta con ordinanza del 4/10/2012) il Tribunale di Napoli, per quanto ancora in questa sede interessa, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da P.M. per i danni da infiltrazioni subiti dal proprio appartamento, condannò D.C.D. (proprietario del soprastante immobile) e il condominio (OMISSIS) al pagamento in suo favore della somma di Euro 13.639, ripartita per 1/3 a carico del primo e per 2/3 a carico del secondo, oltre che al pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore dell’attore; pose altresì a carico dei predetti le spese di c.t.u., in ragione di metà ciascuno; dichiarò invece prescritta la domanda di manleva proposta dal D.C. nei confronti della propria assicuratrice, Axa Assicurazioni S.p.A..
  2. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sui contrapposti gravami, ha, da un lato, rideterminato in aumento l’importo liquidato in favore del P. a titolo di risarcimento del danno, dall’altro – in accoglimento del solo quinto motivo dell’appello proposto dal D.C., con riferimento alla domanda di manleva -, esclusa la prescrizione del relativo diritto, ha condannato l’Axa Assicurazioni S.p.A. “a rivalere il predetto appellante di tutte le somme poste a suo carico ed a favore di P.M. dalla sentenza appellata e dalla presente sentenza, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di giudizio”.
  3. Avverso tale sentenza il D.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Inps ha depositato controricorso, “al solo fine di essere edotto delle decisioni” che verranno assunte.

Gli altri gli intimati sono rimasti tali.

  1. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, il Primo Presidente, con decreto del 9 marzo 2020 (prot. Interno n. 526) ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo (come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione – che qui non viene in rilievo – di quelle indicate nel citato D.L., art. 2, comma 2, lett. g).

Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, comma 1, lett. c), essendo stata prevista la possibilità, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa è stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO CHE

  1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione della art. 1917 c.c., comma 3, e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso la regolamentazione degli esborsi e compensi professionali nell’ambito del rapporto assicurato-assicuratore.

Lamenta che il giudice di secondo grado si è limitato a condannare l’assicuratore a rifondere all’assicurato le sole spese di soccombenza, senza accordare anche quelle di resistenza, così violando la su menzionata norma codicistica.

Rileva ancora, sotto altro profilo, che la mancanza di qualsiasi decisione sul punto concreta un vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c..

  1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della art. 91 c.p.c..

Afferma che la mancata condanna dell’assicuratrice alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore dell’assicurato è ingiusta ed erronea anche in relazione alla regola chiovendiana -racchiusa nella citata disposizione processuale – secondo la quale “la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione”.

  1. E’ fondato il primo motivo di ricorso.

Come questa Corte ha già evidenziato, in particolare con il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. 04/05/2018, n. 10595, l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:

  1. a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
  2. b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
  3. c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.

Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato e perciò l’assicurato ha diritto di ripeterle dall’assicuratore, nei limiti del massimale.

Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore.

Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall’art. 1917 c.c., comma 3.

Le spese di chiamata in causa dell’assicuratore, infine, non costituiscono nè conseguenze del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Nel caso di specie la Corte d’appello ha condannato la Axa Assicurazioni S.p.a. a rifondere all’assicurato D.C. unicamente le spese di soccombenza (“tutte le somme poste a suo carico ed a favore di P.M. dalla sentenza appellata e dalla presente sentenza, ivi comprese le spese di c.t.u. e le spese di giudizio”: così la sentenza impugnata, p. 17, secondo capoverso).

Non ha, invece, accordato all’assicurato la rifusione delle spese di resistenza, ovvero, come accennato, quelle sostenute per remunerare il proprio avvocato al fine di contrastare la pretesa attorea.

Così giudicando, la Corte d’appello ha effettivamente violato l’art. 1917 c.c., comma 3, in quanto ha negato all’assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

Coglie nel segno, dunque, il motivo in esame, nella (sola) parte in cui denuncia error iuris: censura questa che, nella pur confusa ed impropria evocazione anche di altri vizi cassatori, appare comunque, nella sostanza, chiaramente evincibile dalla illustrazione che ne è fatta (cfr. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931).

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale nell’esaminare ex novo la domanda di garanzia proposta dal D.C. applicherà il seguente principio di diritto:

“L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonchè delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purchè entro il limite stabilito dall’art. 1917 c.c., comma 3”.

  1. Resta assorbito il secondo motivo, dovendo comunque il giudice di rinvio provvedere a nuova regolamentazione delle spese, tra esse comprese anche quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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