E’ reato iscriversi su e-bay con i dati anagrafici di altro soggetto

da | Ott 6, 2018 | Giurisprudenza, Penale

“integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” ed una casella di posta elettronica o proceda all’iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali avendo con siffatta modalità l’agente sostituito alla propria l’altrui identità per la generalità degli utenti in connessione, a prescindere dalla propagazione all’esterno delle diverse generalità utilizzate”

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42572 pubblicata in data 27.9.2018, ha ribadito la configurabilità del reato di sostituzione di persona per il soggetto che crei ed utilizzi un account su un sito di e-commerce (nella specie: e-bay) con i dati anagrafici di un soggetto terzo ed ha, inoltre, affermato che in tema di reati contro il patrimonio, qualora l’elemento dell’ingiusto profitto sia costituito dall’accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile dell’agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica.

 IL CASO: un uomo veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) nell’identità digitale poiché, previa creazione di un account sul sito di e-commerce e-bay sostituendo la propria persona con l’identità di altro soggetto (che in passato aveva denunciato lo smarrimento della propria carta d’identità), proponeva la vendita di un cellulare indicando tra le modalità di pagamento l’accredito su carta Postepay.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione adita pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello disattende la tesi difensiva dell’imputato. In primo luogo, stabilisce che “secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di reati contro il patrimonio, qualora l’elemento dell’ingiusto profitto sia costituito dall’accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”) dell’agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l’effettivo conseguimento della somma – e non di un mero diritto di credito – da parte dell’agente e la definitiva perdita della stessa da parte della persona offesa”.

In secondo luogo, ritiene corretta la sentenza impugnata tenuto conto che la condotta dell’imputato integrava senza ombra di dubbio il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p..

Cassazione Penale, Sezione V, sentenza n. 42572 del 27 settembre 2018
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