In bicicletta ubriaco? Si al reato di guida in stato di ebbrezza, ma niente sospensione della patente

da | Dic 28, 2018 | Giurisprudenza, guida in stato di ebbrezza, Penale

“Costituisce tuttavia orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede”

La Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 54032 del 11 ottobre 2018, pubblicata il 3 dicembre 2018, ha confermato il principio oramai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui condurre una bicicletta in stato di ebbrezza, seppur integra il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2 C.d.S., non comporta l’ulteriore sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Nel caso di specie, un uomo proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale con cui veniva condannato per il reato di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S. per aver condotto una bicicletta in stato di ebbrezza, con sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione e la erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S., avendo il Tribunale disposto la sospensione della patente di guida nonostante il fatto sia stato commesso conducendo una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto alcun titolo abilitativo.

Con la decisione in commento, gli ermellini hanno ritenuto il ricorso fondato.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio secondo cui la sanzione della sospensione della patente di guida non può essere disposta per il conducente di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come nel caso di una bicicletta.

Pertanto, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in ordine alla sospensione della patente di guida.

Cassazione Penale, Sezione Quinta, sentenza n. 54032 del 11 ottobre 2018

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. V PENALE – SENTENZA 11 ottobre 3 dicembre 2018, n.54032

Pres. Piccialli – rel. Bruno

 (omissis)

Motivi della decisione

I difensori di fiducia di Cu. Lu. propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia in data 21/2/2018 nei confronti del ricorrente, con cui è stata applicata la pena di giustizia per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e 2- bis cod. strada, con sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Al Cu. era contestato di avere circolato a bordo di una bicicletta in stato di ebbrezza.

Il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all’art. 186 cod. strada, avendo il Tribunale disposto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che il fatto sia stato commesso alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione.

 

Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Deve premettersi che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (così Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038).

Costituisce tuttavia orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (così Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cotogna, Rv. 255081; conforme Sez. 4 n. 20364 dell’11/1/2017 n.m.). Nel caso in esame, poiché il fatto è stato commesso alla guida di una bicicletta, per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo, il Giudice ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.ù

Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte di Cassazione può provvedere direttamente alla sua eliminazione, in forza dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. che consente di adottare i provvedimenti necessari ove sia superfluo il rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.

In Roma, così deciso 1’11 ottobre 2018.

Il Consigliere estensore

Mariarosaria Bruno

Il Presidente

Patrizia Piccialli

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