La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza n. 19397 del 17 settembre 2020 è ritornata sulla questione della tardività o meno della notifica effettuata a mezzo PEC dopo le ore 21 ma prima delle 24 dell’ultimo giorno utile.
Gli Ermellini richiamano la recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 75 del 9 aprile 2019, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l’art. 16 septies del D.L. n. 179/2012 (conv. in L. 221/2012) nella parte in cui prevede che la notifica telematica effettuata dopo le ore 21 ed entro le 24 si intende perfezionata alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento della generazione della ricevuta di accettazione.
Pertanto, in conformità a tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione del Giudice del merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello notificato mediante pec dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile. In ossequio a tale principio, dovrà rilevarsi che per il mittente il termine si computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade allo spirare delle ore 24 dell’ultimo giorno.
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza n. 19397 del 17 settembre 2020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14667-2019 proposto da:
N.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa da se stessa;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4442/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO VALLE, osserva.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello Napoli, con sentenza n. 04442 del 04/10/2018, dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’avvocato N.P., difesa in proprio, avverso sentenza del Tribunale Avellino – di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla N. e condanna della stessa al pagamento di somma minore di quella di cui al monitorio -, per tardiva notifica telematica dell’atto di impugnazione in quanto l’accettazione della posta elettronica certificata era avvenuta oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile per proporre l’impugnazione di merito, e precisamente alle 23.39 del 02/11/2017.
Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione, con atto affidato a due motivi, N.P..
Italfondiario S.p.a. è rimasto intimato.
A seguito della rituale comunicazione della proposta, formulata dal Consigliere relatore, la ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deduce violazione del diritto di difesa, in relazione alla scissione del momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata e, con il secondo motivo, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 116,117,167,633 c.p.c..
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato alla stregua della più recente giurisprudenza costituzionale e, conseguentemente, di questa Corte, sulla scissione del momento della notifica, anche telematica, degli effetti.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 75 del 09/04/2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 bis, comma 2, lett. b), (conv., con modif., in L. 11 agosto 2014, n. 114), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.
Deve, quindi, in applicazione della norma come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale, ritenersi che la notifica si sia perfezionata per la ricorrente ritualmente il 02/11/2017, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione (in termini, recentissimamente, si veda: Cass. n. 04712 del 21/02/2020 Rv. 657243 – 01 e n. 12893 del 26/06/2020).
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, accolto.
Il secondo motivo è assorbito.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che nel deciderla, si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04) ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 2 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020
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