La notifica degli atti tributari agli eredi (Cass.15437/2019)

da | Lug 7, 2019 | Giurisprudenza, Tributario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15437 del 2019, ha affrontato il tema della notifica agli eredi di un atto tributario, nella specie un avviso di liquidazione ICI, stabilendo l’illegittimità della notifica eseguita nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio di uno solo degli eredi.

Gli Ermellini, richiamando l’art. 65 del D.P.R. 600/1973 secondo cui “Gli  eredi del  contribuente  devono comunicare all’ufficio delle  imposte del domicilio   fiscale  del   dante  causa  le  proprie  generalita’ e il proprio domicilio   fiscale.  La   comunicazione  puo’  essere presentata direttamente all’ufficio   o  trasmessa   mediante  lettera  raccomandata  con  avviso   di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. […] La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che; almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”, hanno evidenziato che l’atto concernente le obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:

– o impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa quando la comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 65 non sia stata effettuata;

– o individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale in presenza della predetta comunicazione.

Nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna comunicazione da parte dell’erede, la Suprema Corte ha affermato che “gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l’Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018)..”  

La Corte ha, quindi, accolto il ricorso dell’erede, in quanto l’avviso intestato agli eredi e notificato impersonalmente e collettivamente presso il domicilio di una sola di questi, senza che peraltro l’Ufficio abbia dato prova di aver notificato l’atto agli altri eredi, non è rispondente a nessuna delle due ipotesi previste dalla legge.

Cassazione Civile, Sezione V Tributaria, sentenza n. 15437 del 7 giugno 2019

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12820-2014 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA I. GOIRAN 23,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARDITO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ALBERTO per delega dell’Avvocato

CONTENTO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Cardito in data 19.11.2007 notificava a F.C., in quanto erede del defunto F.S., deceduto in data 18.4.2005, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) a titolo di maggiore imposta ICI per l’anno 2003 in relazione a quattro cespiti.

Proposto ricorso avverso detto atto impositivo, la CTP di Napoli con sentenza del 15 giugno 2009 accoglieva il ricorso ritenendo l’intervenuta decadenza della pretesa impositiva con spese compensate.

Proposto appello da parte del Comune di Cardito nonchè appello incidentale da parte della F., la CTR della Campania con sentenza in data 16.7.2013 accoglieva l’appello ritenendo la legittimità della notifica dell’avviso (atto intestato agli eredi ma inviato alla sola contribuente) nonchè la sua tempestività e rigettava il ricorso incidentale.

Avverso detta pronuncia F.C. proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Parte intimata non si costituiva.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge- Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la inesistenza dell’avviso impugnato da intestare e notificare a tutti gli eredi collettivamente ed impersonalmente” parte ricorrente assumeva che la decisione impugnata è censurabile non potendo ritenersi rituale la notifica eseguita esclusivamente alla stessa dell’ICI 2003 del de cuius F.S. e non anche alle germane A., L. e Le.. Aggiungeva che dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, non si evince alcun limite temporale alla sua applicazione.
  2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la inammissibilità delle nuove domande, eccezioni e prove da parte del Comune di Cardito, contumace nel giudizio di primo grado” parte ricorrente assumeva l’illegittimità della sentenza impugnata che si era pronunciata sull’eccezione dell’osservanza del termine decadenziale formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
  3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto del R.D. n. 262 del 1942, art. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 e 2, della L. n. 296 del 2006, art. 17, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la natura di fonte subordinata del regolamento comunale rispetto alla legge statale in tema di ICI sancente la decadenza biennale già spirata all’atto della notifica dell’atto oggetto del presente giudizio” parte ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata in quanto aveva ritenuto la tempestività dell’atto di accertamento sulla base del Regolamento ICI in quanto si tratta di fonte subordinata rispetto alla legge.
  4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato ” Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1 e 2; della L. n. 212 del 2000, art. 6 e 7, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, attesa la natura di avviso di liquidazione attribuibile all’atto impugnato inerente insufficienti versamenti sulla scorta di rituale denuncia ICI e la mancata prova da parte del resistente Comune di Cardito dell’omissione e/o infedeltà della dichiarazione ICI” parte ricorrente assumeva che erroneamente la decisione impugnata non aveva valutato il contrasto esistente nell’atto impugnato nel cui frontespizio è riportata la dizione di “avviso di liquidazione” mentre all’interno è indicata quella di “avviso di accertamento”.
  5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato ” Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11; e art. 15 Statuto del Comune di Cardito in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso il difetto di legittimazione processuale del Comune di Cardito per l’assenza della delibera di giunta municipale autorizzativa dell’appello ed il conferimento di incarico a soggetto privo della qualifica funzionale alla rappresentanza in giudizio” parte ricorrente assumeva la nullità della decisione impugnata in quanto il Comune è stato rappresentato in giudizio da un dipendente comunale, soggetto quindi differente dal funzionario o dalla figura dirigenziale o dal responsabile dell’ufficio tributi del medesimo.
  6. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la “Nullità della sentenza appellata per omessa pronuncia ex artt. 112 e 132 c.p.c. da parte dei giudici di appello sulle eccezioni e domande della odierna ricorrente inerenti il difetto di legittimazione processuale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 11, del resistente Comune di Cardito, la tardività dell’appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51 e art. 327 c.p.c. e la inadoperabilità delle nuove domande, eccezioni, prove e documenti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 57 e 58, da parte del Comune di Cardito contumace nel giudizio di primo grado in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il primo motivo è fondato.

Va premesso che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2.

Al riguardo, va anzitutto osservato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 2, prevede che gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n. 26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”. A completamento della disciplina normativa sul punto, il medesimo art. 65, comma 4, stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che; almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”.

Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:

1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, non sia stata effettuata;

2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.

La prevalente giurisprudenza ritiene, inoltre, che, al fine di evitare la notificazione “impersonale e collettiva” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 65, comma 4, non può prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita nè dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall’erede (Cass., 228/2014) nè da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cass., n. 17430/2013). In particolare, ha spiegato la Corte, la notifica collettiva e impersonale “è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali” e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Cass. n. 228/2014; n. 16021/2015).

Ovviamente, la notificazione dell’atto tributario può essere eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, quando comunque l’ufficio sia a conoscenza del decesso non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.

Se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l’Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perchè relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018).

Posti tali principi, nel caso di specie la notifica dell’atto non può ritenersi validamente effettuata. Ed invero l’avviso di liquidazione inerente l’ICI 2003, intestato agli eredi, è stato notificato impersonalmente e collettivamente presso il domicilio della sola erede F.C., senza peraltro che sia stato provato che l’atto sia stato notificato agli altri eredi, così non risultando rispondente a nessuna delle due ipotesi previste ex lege.

Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.

In conclusione il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.

Nulla a provvedere sulle spese inerenti il giudizio di legittimità. In ragione dell’esito della lite, compensa tra le parti le spese in relazione ai giudizi di merito.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente;

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Nulla a provvedere sulle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019

 

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