FONDO VITTIME DELLA STRADA, SINISTRO CON VEICOLO SCONOSCIUTO: NON E' NECESSARIA LA DENUNCIA

Cass. Civile, ordinanza n. 18097 del 31 agosto 2020

da | Nov 18, 2020 | RC Auto

La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, visto che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, sicché il giudice di merito potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza 31 agosto 2020, n. 18097  esclude ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia di sinistro e l’assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da un veicolo non identificato.

Nel caso di specie, un uomo conveniva in giudizio una compagnia assicurativa nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FGVS) per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto mentre era alla guida del proprio ciclomotore. Il sinistro era causato da un’autovettura della quale non riusciva ad identificare il numero di targa.

Il Giudice di Pace adito rigettava la domanda risarcitoria sul presupposto che l’attore non avesse sporto l’indispensabile denuncia/querela nei confronti di ignoti. Tale sentenza veniva confermata dal Giudice di Appello. Avverso la sentenza del Tribunale veniva promosso ricorso in Cassazione.

Gli Ermellini, aderendo alla tesi del ricorrente, hanno ritenuto errata la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto presupposto necessario per l’ottenimento del risarcimento dei danni  della denuncia/querela del danneggiato (o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante, in occasione della redazione del referto sulle lesioni subite).

Infatti, un simile ragionamento – aggiunge la Corte – introdurrebbe la collaborazione tra il danneggiato e le autorità inquirenti mediante la denuncia quale elemento necessario ad integrare il requisito dell’impossibilità incolpevole della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa (Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n. 27541).

In tal modo, i Giudici di legittimità hanno censurato ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l’attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore” (Cass. Sez. III, n. 3019 del 2016).

La Corte di Cassazione ha richiamato l’indirizzo ermeneutico prelevante secondo cui la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha l’obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti in quanto l’accertamento da parte del Giudice deve riferirsi esclusivamente alla circostanza che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto non identificato (ex multis, Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019).

Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza n. 18097 del 31 agosto 2020

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