Viaggio annullato per malattia improvvisa: si al rimborso integrale

da | Lug 19, 2018 | Civile, Giurisprudenza

“la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione”

La Corte di Cassazione, Sezione terza, con la sentenza n. 18047 del 10 luglio 2018 ha respinto il ricorso di un tour operator, condannato dai giudici di merito alla restituzione integrale della somma versata da una coppia di viaggiatori per l’acquisto di un pacchetto turistico “all inclusive”, non più usufruito a causa del sopraggiungere di una grave ed improvvisa malattia.

La coppia aveva domandata al Giudice di primo grado la restituzione, a carico del tour operator, dell’intera somma pagata per la prestazione pattuita. Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda e la Corte territoriale di Appello rigettava il gravame promosso dalla società di viaggi.

La Suprema Corte, investita della questione, confermava la decisione dei giudici del merito. Infatti, per gli Ermellini, la fattispecie è stata correttamente inquadrata dai Giudici del merito nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta degli acquirenti.

In particolare – si legge nella sentenza – il Giudice a quo ha ritenuto rilevante la congiunta  valutazione della causa e dei motivi che avevano condotto all’acquisto del pacchetto turistico, dando forma al concetto di “causa concreta del contratto” attinente all’aspetto della funzione economico-sociale del negozio giuridico posto in essere. Tenuto conto del gravissimo impedimento che non aveva consentito al viaggiatore di usufruire del pacchetto – afferma la Corte – è correttamente applicabile al caso in esame l’art. 1463 c.c. ovvero la risoluzione per impossibilità sopravvenuta  della prestazione.

La risoluzione di cui all’art. 1463 c.c. – aggiunge la Corte – è invocabile da entrambe le parti del rapporto contrattuale, poiché costituisce una tutela alla parte impossibilitata oggettivamente a fruire della prestazione pattuita.

Infine, la Corte ha rigettato l’ulteriore censura dei ricorrenti sulla mancata stipula della polizza assicurativa da parte dei contraenti  per coprire eventi imprevedibili come nel caso di specie. Tale possibilità – secondo i Giudici di legittimità – rappresentava una facoltà per i clienti dell’operatore turistico all’epoca della stipula del contratto, non incidendo, dunque, sulla valutazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 18047 del 10 luglio 2018

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