Cartella di pagamento illegittima: spese legali a carico dell’agente della riscossione anche se vizi riferibili all’ente creditore

da | Giu 18, 2018 | Civile, Giurisprudenza, Riscossione

La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 15390 dello scorso 13 giugno 2018 ha accolto il ricorso di un contribuente che censurava la decisione del Tribunale di Sulmona nel punto in cui compensava le spese di lite nonostante la dichiarata illegittimità della cartella di pagamento emessa dall’agente per la riscossione di sanzioni amministrative elevate dal Comune di Napoli.

I Giudici del merito giustificano tale decisione sull’assunto che l’agente della riscossione è impossibilitato dal sottrarsi all’emissione della cartella esattoriale e, dunque, non può essere ritenuto responsabile anche nel caso in cui la opposizione risulti fondata per vizi attinenti al titolo esecutivo, nella specie verbali di contravvenzione.

La Suprema Corte, non condividendo le conclusioni alle quali perviene il Tribunale di Sulmona, stabilisce che “nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né – di per sé sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”.

Per tali ragioni, la S.C. cassava la sentenza e rinviava ad altro Giudice del Tribunale di Sulmona per un nuovo giudizio.

Cassazione Civile, Sezione III, n. 15390 del 13 giugno 2018

Fatti di causa

  1. XXX ricorre a questa Corte, sulla base di almeno sei motivi illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 351 del 23/11/2015 del Tribunale di Sulmona, con la quale, accolto parzialmente l’appello di Equitalia Centro spa e nella contumacia dell’ente creditore Comune di Napoli, è stata disposta la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado nei rapporti tra lui e detto appellante, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale emessa per crediti del Comune di Napoli, azionati con cartella esattoriale in sentenza indicata col n. ——— e riguardante sanzioni amministrative: in particolare, avendo il giudice di secondo grado condiviso la tesi dell’appellante sull’impossibilità, per la medesima, di sottrarsi all’emissione della cartella, con conseguente esclusione della sua responsabilità in caso di opposizione fondata sulla contestazione della stessa pretesa creditoria, nella specie dedotta come estinta per silenzio formatosi sui ricorsi dell’opponente avverso i verbali di contravvenzione posti a base di quella.
  2. Gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede.

Ragioni della decisione

  1. È superflua l’analisi dettagliata dei singoli motivi, almeno i primi tre dei quali si prestano ad una trattazione congiunta e sono fondati, in conformità alla giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte sul punto, fondata sul rilievo che immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell’attuale sistema, fondato sulla istituzionalizzata scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, a quest’ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di farlo: cioè l’agente della riscossione.
  2. Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l’onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze per il caso di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva da esso (benché doverosamente) posta in essere.
  3. Poiché, poi, l’agente di riscossione ha un vero e proprio onere di chiamare in causa l’ente «creditore interessato» (art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata riguardi non già atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’altro, ma poi bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua – benché doverosa per l’impulso dell’ente creditore – stessa condotta, in forza non tanto (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, quanto piuttosto di quello di causalità.
  4. Onde non aggravare ulteriormente senza motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato a regime di particolare sfavore – rispetto all’esecuzione ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell’imputabilità dell’ingiustizia od iniquità dell’azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l’illegittimità dell’azione esecutiva stessa.
  5. Se resta salva, beninteso, l’azione di manleva che l’agente della riscossione può proporre nei confronti dell’ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non è conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilità anche dell’agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l’illegittimità dell’esecuzione esattoriale, minacciata od intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi ascrivibili anche solo all’ente creditore interessato.
  6. Deve allora concludersi che la gravata sentenza erra nel considerare che la vittoriosa contestazione del debitore non riguardava regolarità o validità degli atti di esecuzione e che tanto potesse fondare l’esclusione, anche solo quale ragione di compensazione, dell’agente della riscossione dalla condanna alle spese in favore del debitore vittorioso: non potendo, con ogni evidenza, integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione un presupposto errato in punto di diritto.
  7. E, se è vero che la restaurata piena legittimità di una condanna alle spese non elide la facoltà del giudice della contestazione della pretesa di applicare il relativo regime anche quanto alla compensazione, è pur vero che una specifica considerazione dei relativi presupposti, che siano peraltro diversi ed ulteriori dal mero riferimento dell’oggetto a vizi non ascrivibili di per sé all’agente di riscossione, deve essere operata in modo espresso: ciò che invece è mancato nella specie.
  8. Va applicato quindi il seguente principio di diritto: «nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né – di per sé sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore».
  9. La soluzione è ormai recepita da questa Corte in numerose altre pronunce, tra le quali – menzionata Cass. 19/05/2017, n. 12612, sulla collocazione sistematica dei rapporti tra agente della riscossione ed ente creditore – basti un cenno alle seguenti: del 2017: 1070, 3099, 3101, 3105, 3154, 6636, 7371, 8162, 11730, 11954, 11955, 12040, 12742, 12864, 12865, 12866, 13414, 15314, 17064, 18907, 18912, 20865, 20867, 21898, 22071, 24042, 24246, 24407, 24767, 24772, 25828, 25833, 25860, 26844, 26849, 29783, 29784, 30554, 30771; del 2018: 1110, 1286, 2993, 2996.
  10. Il ricorso – così complessivamente considerati almeno i primi tre motivi e potendo ritenersi assorbiti gli altri – va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo ufficio giudiziario che l’ha pronunciata, ma in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché, indiscutibile l’astratta legittimità della condanna alle spese anche dell’agente di riscossione per il caso di accoglimento dell’opposizione anche solo per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, rivaluti la questione a lui devoluta e, impregiudicata la potestà di applicare – o meno – l’art. 92 cod. proc. civ., escluda tuttavia tale mera o sola circostanza quale ragione di compensazione.
  11. Non sussistono i presupposti, essendo stato accolto il ricorso, per l’applicazione dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Sulmona, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 12/03/2018.

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