Avvocati: abolito il contributo minimo integrativo!
Una buona notizia per gli avvocati. I Ministeri Vigilanti hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati della Cassa del 29 settembre 2017 in cui viene sospeso temporaneamente, per il quinquennio dal 2018 al 2022, il pagamento del contributo minimo integrativo.
La notizia è stata resa nota dalla stessa Cassa Forense con un comunicato ufficiale agli iscritti sul proprio sito istituzionale.“Con questo provvedimento vogliamo andare incontro, ancora una volta, all’avvocatura più debole. È stata una corsa: in tempi brevissimi, grazie ad un grande lavoro di squadra, siamo riusciti ad arrivare all’approvazione della misura da parte del Comitato dei Delegati e al consenso da parte dei tre Ministeri vigilanti, che ringraziamo per i tempi rapidi dell’istruttoria”, ha affermato il Presidente di Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano.
In sostanza la nuova normativa, limitatamente al quinquennio 2018/2022, estenderà il beneficio dell’esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo a tutti gli iscritti, senza distinzione alcuna, mentre la normativa vigente riserva il beneficio medesimo alle seguenti categorie: Praticanti avvocati iscritti alla Cassa; Avvocati nei primi cinque anni di iscrizione alla Cassa; Pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività; Iscritti beneficiari dell’esonero temporaneo ex art. 10 del Regolamento di attuazione della L. 247/2012. Tale esenzione, però, si applicherà agli avvocati che producono un volume d’affari inferiore ad € 17.750,00.
Di conseguenza, per i prossimi cinque anni gli avvocati risparmieranno circa settecento euro all’anno. Tuttavia sarà regolarmente dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume di affari Iva dichiarato con il mod. 5 ed il contributo minimo soggettivo nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre.