Ritardo e cancellazione del volo aereo: i diritti del passeggero.

avvocatobarile | 20 Dic 2019| Approfondimenti

Sarà capitato a tutti di sopportare un ritardo aereo o la cancellazione del volo. Molti a causa di convinzioni errate, mancanza di informazioni o  lungaggini burocratiche delle compagnie di volo non ottengono l’indennizzo o il risarcimento dovuto. Eppure le tutele per i viaggiatori esistono.

La normativa

Il Regolamento CE n. 261/2004 dell’11/02/2004, pubblicato su G.U. L. 46/1 del 17/2/2004, ha istituito “Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato”.

In tali casi, la normativa ha previsto a carico del vettore aereo di fornire idonea assistenza al passeggero consistente a seconda dei casi in sistemazione in albergo, pasti e bevande, telefonate a titolo gratuito ecc… Inoltre, il passeggero ha diritto ad un indennizzo economico, la cd. compensazione pecuniaria, stabilito in base alla tratta del volo aereo oltreché ad essere risarcito per ogni ulteriore danno.

Va  subito premesso che detta normativa non prevedeva espressamente per i casi di ritardo aereo la compensazione pecuniaria come, invece, previsto per i casi di  volo aereo cancellato. Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea ha fissato un principio, ora consolidato (v. ex multis, le pronunce del 19.11.2009 C-402/07 e C-423/07, del 23.10.2012 C-581/10  e C-629/10, del 26.02.2013 C-11/11), secondo cui le due fattispecie non possono essere trattate in maniera diversa. Il disagio patito dai passeggeri del volo in ritardo non è affatto dissimile da quello che subiscono i passeggeri del volo cancellato: entrambi sono costretti ad una sosta forzata ed ad una  perdita di tempo, entrambi, dunque, meritano le medesime tutele.

 

La cancellazione del volo.

In caso di cancellazione del volo aereo (art. 5 Reg. CE 261/2004), il passeggero avrà diritto:

  • al rimborso totale del biglietto acquistato dal passeggero oppure all’imbarco su un volo alternativo non appena possibile oppure in una data successiva di suo gradimento (se la classe è inferiore il passeggero avrà diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto calcolato in riferimento alla tratta aerea: 30%, 50% o 75%).
  • all’assistenza di cui all’art. 9 del citato Regolamento: pasti, sistemazione in albergo, due chiamate a titolo gratuito o messaggi via fax o mail.
  • alla compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, salvo quando:
  1. siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza;
  2. siano stati informati tra due settimane e sette giorni prima della partenza e sia stato offerto un volo alternativo con partenza non prima di due ore rispetto all’orario di partenza del volo cancellato o con arrivo a destinazione finale entro quattro ore rispetto l’orario di arrivo previsto del volo cancellato;
  3. siano stati informati della cancellazione meno di 7 giorni prima dell’orario di partenza e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima rispetto l’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto.

La Commissione Europea, con la Comunicazione 2016/C 214/04 del 15.6.2016, ha espressamente previsto che spetta al vettore aereo dimostrare l’esistenza delle circostanze eccezionali ed il nesso di causalità tra queste e il ritardo/cancellazione del volo.

Il passeggero ha diritto di ricevere dal vettore qualsiasi documento che possa dimostrare le suddette circostanze (es: estratti di giornali di bordo o relazioni su eventi; documenti e dichiarazioni esterni).

Il ritardo aereo.

L’art. 6 prevede alcuni obblighi del vettore nei confronti del passeggero in caso di ritardo del volo nei casi in cui si possa prevedere un ritardo:

  1. di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
  2. di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
  3. di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).

In tutti questi casi, il passeggero ha diritto all’assistenza da parte del vettore aereo (consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica) e ad una adeguata informazione sul nuovo orario di partenza.

Inoltre, il passeggero potrà ottenere la compensazione pecuniaria.

Il Regolamento CE 261/2004, a differenza del volo cancellato, non ha previsto espressamente per il volo in ritardo il diritto del passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria.

Tale diritto per il passeggero che ha subito un ritardo aereo origina nella nota sentenza della Corte di Giustizia Europea (IV Sez.) del 19 novembre 2009 secondo cui, in virtù del principio della parità di trattamento, i passeggeri dei voli in ritardo sono assimilati a quelli dei voli cancellati qualora subiscano una perdita di tempo pari o superiore alle tre ore, ossia quando giungano alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo (così come ribadito dal successivo comunicato stampa n. 135/2012 della Corte di Giustizia Europea).

La compensazione pecuniaria

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE 261/2004, il passeggero che subisce la cancellazione o il ritardo del volo ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”.

La compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% se il vettore dimostra di  aver offerto al passeggero di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera: di due ore l’orario inizialmente previsto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; di tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).

Va menzionato l’articolo 3 del Regolamento CE 261/2004 in base al quale il diritto alla compensazione pecuniaria non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma c.d. Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.

In ogni caso, la compensazione pecuniaria è esclusa quando la cancellazione o il ritardo siano dovuti da circostanze eccezionali, cause di forza maggiore, che non si sarebbero comunque potute evitare anche utilizzando misure idonee. Esempi: le avverse condizioni metereologiche e i problemi di sicurezza del volo causati da fattori esterni, escludendo invece i problemi tecnici dell’aereo causati dall’assenza di manutenzione.

E per i ritardi dei voli multi-tratta? La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 11 luglio 2019 causa C-502/18  stabilisce che “nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per l’aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell’ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo.”

Il risarcimento del danno

La corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE richiamato non esclude l’ulteriore risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal passeggero di un volo cancellato o in ritardo.

L’articolo 12 Reg. CE 261/2004 così dispone: «Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento».

Qualora il passeggero, a causa del ritardo/cancellazione del volo o del negato imbarco, ritenga di aver subito ulteriori danni  avrà il diritto di chiedere il risarcimento alla Compagnia aerea (purché sia comunitaria o appartenente ad un Paese aderente alla Convenzione di Montreal del 1999), entro 2 anni dal giorno di arrivo a destinazione, a pena di decadenza dell’azione.

Ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, in caso di ritardo, la responsabilità del vettore è limitata ad euro 4.150,00 Diritti Speciali di Prelievo (pari ad euro 5.300,00 circa).

Sul danno da ritardo aereo si segnalano diverse pronunce dei Giudici di merito che ammettono la liquidazione in via equitativa: “Il trasportato ha diritto al risarcimento del danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, per i disagi subiti a causa dei ritardi nell’esecuzione del contratto di trasporto qualora il vettore non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli” in tal senso, si è espresso il Giudice di pace Carinola, con sentenza n. 23/02/2006; “In caso di ritardo pari o superiore a due ore per le tratte aeree che non superino i 1500 Km, il passeggero cui non venga prestata l’assistenza di cui agli art. 5 par. 1 lett. a) e 9 par. 2 del regolamento n. 261/2004/Ce ha diritto al risarcimento del danno che deve essere valutato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.” in tal senso Giudice di pace Brindisi, con sentenza 26/08/2013, n. 557.  Il contenuto di tale danno spazierebbe, infatti, dal “patimento, stress, rabbia e depressione derivante dalla lunga attesa nell’aeroporto” (Giudice Pace Bari, 7 novembre 2003 e 26 novembre 2003.), al “nervosismo e alla frustrazione” (Giudice Pace Bari, 7 novembre 2003 e 26 novembre 2003.), alla “necessità di modificare l’organizzazione delle proprie giornate alterando la propria tranquillità” Giudice Pace Roma, sez. IV, 18 novembre 2002).

 

 

Cosa fare?

In caso di cancellazione o ritardo del volo, il passeggero potrà:

  1. richiedere direttamente al vettore l’indennizzo o il risarcimento del danno. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero che intende presentare un reclamo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto;
  2. sporgere formale reclamo all’organismo nazionale competente ENAC a vigilare sul rispetto dei suddetti diritti e ad irrogare sanzioni in caso di violazione quando la compagnia aerea non fornisce risposta trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo del passeggero oppure il passeggero ritiene che la risposta ricevuta dalla compagnia aerea non sia soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/2004. In tale sede non potrà riceversi la tutela risarcitoria;
  3. adire le vie legali, chiedendo il risarcimento dovuto presso l’autorità giudiziaria competente entro i termini di prescrizione e decadenza.

La competenza

Di recente in tema di competenza territoriale per i giudizi riguardanti i casi di ritardo o cancellazione del volo è intervenuta una importantissima pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la sentenza del 7 novembre 2019, nella causa C-213/18.

La Corte ha distinto il caso in cui il passeggero voglia ottenere la compensazione pecuniaria dal caso in cui voglia ottenere il risarcimento per gli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali. Nel primo caso, la competenza è del giudice del luogo di partenza o arrivo del volo. In relazione alla domanda di risarcimento, invece, la competenza territoriale va valutata in base a quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal, ossia il domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o il tribunale del luogo di destinazione.

 

Onere probatorio

In ordine all’onere probatorio della cancellazione o del ritardo del volo, il passeggero potrà limitarsi ad allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del vettore, la cui responsabilità si presume salva la prova liberatoria per caso fortuito. In particolare, al passeggero basterà dimostrare solamente la fonte del proprio diritto, mentre il vettore potrà difendersi dimostrando che l’inadempimento non vi è stato o che, se v’è stato, non ha superato le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento CE; oppure, dimostrando che l’inadempimento, pur essendosi obiettivamente consumato, è dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, che rendono il fatto non imputabile al suo autore.

Illuminante è l’ordinanza n. 1584 del 23 gennaio 2018 della Suprema Corte di Cassazione: “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004”.

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