"Spray al peperoncino": limiti al suo utilizzo

avvocatobarile | 10 Dic 2018| Approfondimenti

Il 20 Luglio 2018 una donna è stata aggredita nella stazione di Porta Garibaldi a Milano da un uomo e si è salvata grazie all’uso di uno spray al peperoncino che le ha permesso di fuggire. Il 30 novembre dello stesso anno, nell’aula bunker delle Vallette, la Procura di Torino (nel processo per i fatti di Piazza San Carlo durante la visione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid) ha modificato l’imputazione indicando il tentativo di rapina effettuato da una banda di giovanissimi di origini marocchine dotati di spray al peperoncino quale causa che ha scaturito il panico tra la folla. Ancora, sei morti e diversi feriti è il bilancio della tragica notte tra il 7 e l’8 dicembre nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove  l’uso dello spray pare (il procedimento è in corso) sia la causa scatenante del caos venutosi a creare tra la folla che tentava di scappare. Ed ancora, in due scuole italiane la mattina del 10 dicembre dello scorso anno diverse persone sono state soccorse per intossicazione da spray al peperoncino.

Purtroppo, l’uso dello spray al peperoncino è una pratica diffusa, ma spesso esula dagli scopi consentiti diventando uno strumento di offesa piuttosto che di autodifesa. In Italia, per esempio, negli ultimi dieci anni sono oltre 500 gli episodi di aggressione con l’utilizzo dello spray.

Facciamo il punto dell’evoluzione normativa in Italia e proviamo a spiegare i rischi dell’uso non consentito dello spray al peperoncino.

La normativa

In Italia, l’uso dello spray al peperoncino è legale esclusivamente come strumento di autodifesa per chi ha compiuto 16 anni. Infatti, ogni altro uso è vietato dalla legge e comporta responsabilità sia penali che civili.

L’articolo 3, comma 32, della Legge 94 del 15 luglio 2009 ha imposto una chiara disciplina in materia di spray e proiettori balistici a base di Oleoresin Capsicum, prevedendo l’emanazione da parte del Ministro dell’Interno di un regolamento finalizzato a stabilire le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all’art. 2, terzo comma, della legge n. 110, che “nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleorisin capsicum, e che non abbiano l’attitudine a recare offesa alla persona”.

In questa ottica è stato emanato il D.M. n. 103 del 2011 che ha introdotto il “Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona” il cui art. 1, comma 1, descrive i requisiti tecnici che devono possedere gli strumenti di autodifesa previsti dalla legge n. 94 del 2009.

Anzitutto, la miscela non deve avere attitudine ad arrecare offesa alle persone ed inoltre:

  1. deve contenere una miscela non superiore a 20 ml;
  2. deve contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
  3. non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
  4. deve essere sigillata all’atto della vendita e munita di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
  5. avere una gittata utile non superiore a tre metri.

L’entrata in vigore del D.M. n. 103 del 2011 ha comportato “l’enucleazione di tale sostanza come idonea, in linea di principio, a garantire l’autodifesa, però stabilendo in pari tempo le caratteristiche tecniche che debbono possedere i relativi contenitori finalizzati a nebulizzare il principio attivo naturale a base di detta sostanza per escludere ogni loro attitudine a recare offesa alla persona” (Cass. n. 8624 del 20.09.2017).

La vendita e l’uso di tale strumento di autodifesa sono consentite solo ai maggiori di 16 anni e l’utilizzo dovrà avvenire a scopo di difesa personale, nel rispetto del principio di proporzionalità che opera nel contesto della legittima difesa. Non è necessario il porto d’armi.

Che cos'è?

E’ una miscela di un estratto proveniente dalla Cayenna (la pianta del peperoncino) con acqua, glicoli ed altre sostanze chimiche. La “capsaicina” è la sostanza che rende la miscela  particolarmente urticante. Questa sostanza causa sulla persona che la subisce effetti come irritazione a occhi e bocca con abbondante lacrimazione dei primi. Lo spray è composto dall’Oleoresium Capsicum. Questa sostanza contiene un principio attivo vasodilatatorio (capsicina) che causa infiammazione, bruciore a occhi, mucose del naso e bocca. Gli effetti dello spray al peperoncino sono bruciore, tosse, lacrimazione eccessiva e duratura. Tuttavia, gli effetti dello spray al peperoncino sono assolutamente temporanei, dai 10 ai 30 minuti.

I rischi di un uso improprio

Come già spiegato, lo spray al peperoncino è unicamente uno strumento di autodifesa ma in base alle modalità d’uso può diventare un mezzo atto ad offendere.

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 8624 del 2018, ha ritenuto che lo spray al peperoncino può essere escluso dalla categoria degli oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 se conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 1, comma 1, del citato D.M. e se l’uso sia esclusivamente finalizzato all’autodifesa personale. Laddove, lo spray venga impiegato come mezzo di offesa verrà applicata la normativa in tema di armi e, quindi, può configurarsi il reato di cui all’art. 4 L. 110/1975 (porto di oggetti idonei ad offendere senza giustificato motivo).

Non solo, se dall’uso possano derivare lesioni scatta anche l’aggravante di cui all’art. 585, co. 2, del codice penale. Utilizzare uno spray al peperoncino non a norma, dunque, ben potrebbe integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) oppure quello di lesioni personali (art. 582 c.p.).

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